Il Vademecum sul
Concordato Minore.
Lo strumento di sovraindebitamento riservato ai soggetti non fallibili (imprese minori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative), pensato per garantire la continuità dell'attività e la conservazione del patrimonio attraverso un accordo omologato dal Tribunale.
guida tecnica · aggiornata a giugno 2026articolo 01Cos'è il Concordato Minore
Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riservata a tutti i soggetti indicati nell'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, con esclusione del consumatore.
Si tratta di uno strumento volto a garantire la continuità — aziendale o professionale — e la conservazione del patrimonio, attraverso un piano di ristrutturazione del debito approvato dai creditori a maggioranza e omologato dal Tribunale.
A differenza della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore prevede il voto dei creditori: l'accordo è approvato solo se raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto, secondo le regole dettate dall'art. 79 CCII.
articolo 02I Destinatari della Procedura
Il concordato minore si rivolge a tutti i soggetti che, secondo l'art. 2, co. 1, lett. c) CCII, possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con esclusione del consumatore:
- Imprenditori commerciali minori (cd. imprese sotto-soglia, ossia che non superano i parametri dimensionali dell'art. 2, co. 1, lett. d) CCII).
- Professionisti iscritti ad albi (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, medici, ecc.).
- Imprenditori agricoli, indipendentemente dalle dimensioni.
- Start-up innovative di cui al D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221).
- Ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alle altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
articolo 03Le Soglie dell'Impresa Minore
Per qualificare l'impresa come "minore" (e quindi non assoggettabile a liquidazione giudiziale), l'art. 2, co. 1, lett. d) CCII richiede il contemporaneo possesso dei seguenti requisiti dimensionali nei tre esercizi antecedenti la domanda:
- attivo patrimoniale
- complessivo annuo non superiore a € 300.000,00
- ricavi
- complessivi annui non superiori a € 200.000,00 (in qualunque modo essi risultino)
- ammontare di debiti
- anche non scaduti non superiore a € 500.000,00
articolo 04Il Ruolo dell'OCC (Organismo di Composizione della Crisi)
La domanda di concordato minore deve essere formulata tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) costituito nel circondario del tribunale competente. L'OCC è figura imparziale: non rappresenta né il debitore né i creditori.
4.1 — I compiti dell'OCC
- Predispone una relazione particolareggiata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore.
- Verifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano proposto.
- Assiste il debitore nella predisposizione della proposta.
- Vigila sull'esecuzione del piano dopo l'omologazione.
- Riferisce periodicamente al giudice e ai creditori.
articolo 05Contenuto del Piano Concordatario
Il piano allegato alla proposta di concordato minore deve indicare in modo analitico e documentato:
- Posizione debitoria completa: elenco dei creditori, ammontare di ciascun credito, natura (privilegiato, chirografario, ipotecario).
- Inventario del patrimonio: beni mobili, immobili, crediti, partecipazioni, magazzino.
- Cause della crisi e strategie di intervento.
- Modalità di ristrutturazione e soddisfazione dei crediti (cessione di beni, accollo, pagamenti rateali).
- Eventuali apporti di finanza nuova.
- Cronoprogramma dei pagamenti e delle azioni previste.
- Indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili.
- Iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi.
Il piano deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità economico-giuridica della proposta.
articolo 06Il Voto dei Creditori — Art. 79 CCII
Ai sensi dell'art. 79 CCII, il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
| scenario | regola di approvazione |
|---|---|
| Regola base | Maggioranza dei crediti ammessi al voto. |
| Creditore "dominante" | Se un unico creditore è titolare di crediti superiori alla maggioranza, occorre anche la maggioranza per teste dei voti espressi. |
| Classi di creditori | Quando sono previste diverse classi, la maggioranza dei crediti deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi. |
articolo 07Omologazione e Effetti
Raggiunto il quorum, la procedura si chiude con l'omologazione da parte del Tribunale. Il decreto di omologazione produce i seguenti effetti:
- Vincola tutti i creditori anteriori al deposito della domanda, anche quelli che non hanno votato o hanno votato contro.
- Sospende e poi cancella, all'esito dell'esecuzione, gli effetti delle obbligazioni nella parte non soddisfatta dal piano.
- Apre la fase di esecuzione del piano, sotto la vigilanza dell'OCC.
- Una volta eseguito il piano, il debitore ottiene l'esdebitazione dei crediti rimasti insoddisfatti.
articolo 08La Continuità dell'Attività
Il concordato minore è espressamente concepito per garantire la continuità aziendale o professionale. Si tratta di una caratteristica essenziale che lo distingue dalle procedure puramente liquidatorie come la liquidazione controllata.
Durante la procedura il debitore conserva l'amministrazione dei propri beni e l'esercizio dell'attività, sotto la vigilanza degli organi della procedura. Questo consente di:
- Preservare il valore aziendale (avviamento, rapporti commerciali, capitale umano).
- Mantenere i contratti pendenti con clienti e fornitori.
- Generare flussi di cassa per il soddisfacimento dei creditori.
- Tutelare l'occupazione dei lavoratori.
articolo 09Differenze con Altre Procedure
9.1 — Concordato minore vs. Ristrutturazione del consumatore
La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) è riservata alle persone fisiche non imprenditori e non richiede il voto dei creditori. Il concordato minore invece serve a professionisti e piccoli imprenditori e richiede il voto della maggioranza dei crediti.
9.2 — Concordato minore vs. Liquidazione controllata
La liquidazione controllata è una procedura puramente liquidatoria: tutti i beni vengono messi a disposizione dei creditori per la vendita. Il concordato minore è invece pensato per la continuità dell'attività.
9.3 — Concordato minore vs. Composizione Negoziata
La Composizione Negoziata (artt. 12 e ss. CCII) è uno strumento stragiudiziale e riservato, attivabile solo dagli imprenditori sopra-soglia. Il concordato minore è invece una procedura giudiziale per i soggetti sotto-soglia, con voto dei creditori e omologazione del Tribunale.
9.4 — Concordato minore vs. Concordato preventivo
Il concordato preventivo (artt. 84 e ss. CCII) è riservato agli imprenditori commerciali sopra-soglia. Il concordato minore ne è la "versione ridotta" per i soggetti minori, con regole più snelle ma con la stessa logica di fondo (piano omologato + voto dei creditori).
articolo 10Perché Affidarsi a Professionisti del Debito
Il concordato minore è una procedura tecnica e articolata, in cui ogni passaggio — dalla scelta dello strumento alla votazione dei creditori, dall'omologazione all'esecuzione — richiede competenze multidisciplinari: diritto della crisi, fiscalità, diritto del lavoro, contabilità.
Lo studio Professionisti del Debito affianca l'imprenditore o il professionista in tutte le fasi:
- Verifica preliminare dei requisiti soggettivi (impresa minore, debito complessivo, attività).
- Analisi della posizione debitoria e mappatura dei creditori.
- Redazione del piano e della proposta di concordato.
- Interlocuzione con l'OCC e con il professionista attestatore.
- Assistenza nelle trattative con i creditori chiave per il raggiungimento del quorum.
- Difesa in udienza e nelle eventuali opposizioni.
- Supervisione dell'esecuzione del piano.