Il Vademecum sulla
Composizione Negoziata.
Strumento di risanamento per le imprese sopra-soglia in stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, ai sensi degli artt. 12 e ss. del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).
guida tecnica · aggiornata a giugno 2026articolo 01Cos'è la Composizione Negoziata della Crisi
La Composizione Negoziata della Crisi d'Impresa (Artt. 12 e ss. CCII) è un istituto stragiudiziale e volontario volto al risanamento delle aziende che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
L'imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizione di squilibrio tale da determinare una situazione di crisi o di insolvenza può chiedere la nomina di un Esperto Indipendente, la cui funzione è quella di agevolare le trattative tra l'imprenditore e i creditori al fine di individuare una soluzione atta a ripristinare le condizioni di equilibrio gestionale.
L'istituto è stato introdotto con il D.L. n. 118/2021 e successivamente confluito nel CCII; rappresenta il primo gradino del sistema piramidale degli strumenti di regolazione della crisi voluti dal legislatore europeo (Direttiva Insolvency 1023/2019) e nazionale.
articolo 02Presupposti Soggettivi: il Target Sopra-Soglia
La Composizione Negoziata si rivolge all'imprenditore che supera anche solo uno dei parametri dimensionali fissati dall'art. 2, co. 1, lett. d) CCII:
- attivo patrimoniale
- superiore a € 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti
- ricavi lordi
- superiori a € 200.000,00 nei tre esercizi antecedenti
- indebitamento
- complessivo (anche non scaduto) superiore a € 500.000,00
Test di sostenibilità del debito
Presupposto oggettivo fondamentale è che l'impresa non versi in uno stato di insolvenza irreversibile. Deve esservi una concreta prospettiva di risanamento, da verificarsi preliminarmente tramite il test pratico di sostenibilità del debito disponibile sulla piattaforma telematica nazionale delle Camere di Commercio (CCIAA).
Il test, con funzione di auto-diagnosi, consente all'imprenditore di verificare lo stato dell'impresa e l'effettiva perseguibilità del risanamento attraverso i flussi finanziari futuri.
articolo 03Misure Protettive e Cautelari: lo Scudo Patrimoniale
Il vero motore attrattivo della Composizione Negoziata è lo scudo protettivo legale sul patrimonio aziendale stabilito dall'Art. 18 CCII. Questo meccanismo impedisce che le azioni isolate dei singoli creditori distruggano il valore aziendale in pendenza di trattative.
3.1 — Tipologia di tutele attivabili
L'imprenditore, contestualmente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'Esperto o anche in un momento successivo, può richiedere l'applicazione di:
- Misure Protettive: divieto per i creditori commerciali, finanziari e istituzionali di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio dell'impresa.
- Blocco della Liquidazione: impossibilità per i creditori di ottenere la dichiarazione di apertura della Liquidazione Giudiziale (ex Fallimento).
- Sospensione delle Clausole di Risoluzione: i creditori non possono unilateralmente risolvere i contratti pendenti (es. forniture, leasing) o revocare i fidi bancari concessi solo a causa del mancato pagamento di crediti anteriori.
articolo 04L'Iter Giudiziale di Conferma
La protezione non è automatica per tutta la durata delle trattative. Per consolidarsi, deve seguire un preciso iter giurisdizionale:
- Deposito Istanza in CCIAA → pubblicazione nel Registro Imprese
- Ricorso al Tribunale Competente (entro lo stesso giorno)
- Udienza di Comparizione delle Parti (entro 10 giorni)
- Decreto del Giudice: Conferma, Modifica o Diniego
Il Tribunale, sentito l'Esperto Indipendente e valutata la serietà delle trattative, fissa la durata delle tutele — solitamente tra i 30 e i 120 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni.
articolo 05Effetti di Diritto Societario: Blocco delle Perdite
Dalla data di pubblicazione dell'istanza nel Registro delle Imprese, operano di diritto le seguenti tutele societarie:
- Sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione per perdite (Artt. 2446 e 2447 c.c. per le S.p.A.; Artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le S.r.l.).
- Inapplicabilità della causa di scioglimento per riduzione del capitale sotto il minimo legale (Art. 2484, co. 1, n. 4 c.c.).
articolo 06Assetti Adeguati e Art. 2086 c.c.
Nelle imprese sopra-soglia dotate di una struttura societaria (S.r.l. o S.p.A.), la Composizione Negoziata si inserisce come tassello operativo obbligatorio per l'applicazione dell'Art. 2086 c.c.
La governance aziendale ha il dovere di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, finalizzati specificamente a rilevare tempestivamente i segnali di crisi.
Esempi di segnali di crisi sono i ritardi nei pagamenti IVA, stipendi o debiti previdenziali superiori alle soglie di legge. L'attivazione della Composizione Negoziata rappresenta la reazione tempestiva d'ufficio per sanare lo squilibrio rilevato.
articolo 07Doveri degli Amministratori
L'organo amministrativo deve istituire e mantenere assetti idonei a:
- Rilevare tempestivamente i sintomi della crisi tramite indicatori finanziari oggettivi.
- Adottare prontamente gli strumenti di intervento per porvi rimedio, tra cui la stessa Composizione Negoziata.
- Documentare tracciabilmente le decisioni assunte e gli interventi attivati a fronte di segnali di squilibrio.
L'inerzia degli amministratori a fronte di segnali di crisi può configurare profili di responsabilità ex Art. 2392 c.c. e Art. 2476 c.c.
articolo 08Allerta Interna del Collegio Sindacale
L'organo di controllo gioca un ruolo di vigilanza attiva e di co-responsabilità. La normativa impone un flusso di comunicazione rigido:
| fase | contenuto e termini di legge |
|---|---|
| 1. Rilevazione | I sindaci individuano il superamento degli indici di crisi o la perdita di equilibrio economico-finanziario. |
| 2. Segnalazione scritta | L'organo di controllo invia una segnalazione motivata agli amministratori, esortandoli a valutare l'accesso alla Composizione Negoziata. |
| 3. Termine di risposta | Gli amministratori hanno un tempo massimo di 30 giorni per riferire sulle soluzioni e sulle iniziative intraprese. |
| 4. Vigilanza in trattativa | Durante la negoziazione, l'organo di controllo monitora il rispetto del principio di non arrecare pregiudizio ai creditori. |
articolo 09Esiti e Strumenti di Sbocco
Qualora le trattative agevolate dall'Esperto abbiano esito positivo, l'imprenditore sopra-soglia non è obbligato a sottoscrivere un unico accordo transattivo, ma ha a disposizione una pluralità di strumenti di sbocco previsti dal Codice della Crisi:
9.1 — Contratto d'Impresa con i Creditori
Produce effetti equivalenti a un piano attestato di risanamento (Art. 56 CCII) se assicura la continuità aziendale per almeno due anni.
9.2 — Accordo di Ristrutturazione dei Debiti (Art. 57 CCII)
Consente di blindare l'accordo transattivo stragiudiziale con il voto favorevole di almeno il 60% dei crediti, beneficiando di una riduzione al 50% della percentuale di adesione se l'accordo scaturisce dalla Composizione Negoziata.
9.3 — Piano di Ristrutturazione Omologato (P.R.O. — Art. 64-bis CCII)
Consente la suddivisione dei creditori in classi e la distribuzione del ricavato anche in deroga alla par condicio creditorum ordinaria.
9.4 — Concordato Semplificato per la Liquidazione del Patrimonio
Qualora le trattative falliscano e non vi siano percorsi di continuità praticabili, l'imprenditore può accedere a questa speciale forma di concordato senza il voto dei creditori, accelerando la chiusura societaria ed escludendo l'azione revocatoria ordinaria sui pagamenti effettuati in pendenza di procedura.
articolo 10Perché Affidarsi a Professionisti del Debito
A differenza della vecchia Ex - Legge 3/2012 (oggi ristrutturata nel Piano del Consumatore e Concordato Minore), la Composizione Negoziata si presenta per l'imprenditore sopra-soglia non come un percorso di liquidazione, bensì come un ombrello protettivo legale controllato dalla Camera di Commercio, volto a congelare le aggressioni dei creditori e a negoziare da una posizione di forza la ristrutturazione del debito.
Lo studio supporta l'imprenditore in tutte le fasi:
- Pre-istruttoria tecnica con test di sostenibilità del debito.
- Predisposizione dell'istanza di accesso e della documentazione richiesta.
- Affiancamento durante l'intera fase negoziale con l'Esperto Indipendente.
- Analisi e selezione dello strumento di sbocco più adatto alla strategia di risanamento.
- Assistenza al Collegio Sindacale per la corretta gestione dell'allerta interna.